Compro oro: cosa sapere sul Registro degli Operatori
Negli ultimi anni, tra le attività che sono cresciute di più soprattutto nelle grandi città rientrano i compro oro. Il loro successo è legato a fattori che devono essere ricercate guardando alla situazione economica del nostro Paese dal 2008 in poi, anno in cui è scoppiata la crisi successiva al fallimento di Lehman Brothers.
Da allora, viviamo una contingenza che, aggravata senza dubbio dalla pandemia di SARS-CoV-2, porta tante persone a scegliere di vendere preziosi personali o di famiglia a realtà presenti soprattutto nelle grandi città (una delle più famose a Roma è il compro oro MVS, riferimento del settore da diverso tempo).
Nel momento in cui si chiamano in causa queste attività, è naturale soffermarsi su quello che dice la legge in merito. Se stai cercando informazioni, magari perché ti interessa dare il via al tuo business, nelle prossime righe puoi trovare diverse specifiche.
Registro degli Operatori Compro Oro: ecco cosa sapere
Per gestire una crescita vertiginosa concretizzatasi in pochi anni, di recente il legislatore ha messo in primo piano diverse novità importanti per chi vuole aprire un compro oro a norma di legge. Tra queste, è possibile citare la necessità di iscrivere la propria attività al Registro degli Operatori Compro Oro.
Obbligatoria dal 3 settembre 2018, l’iscrizione al sopra citato registro necessita del possesso di una PEC da parte dell’aspirante imprenditore. Essenziale è anche che la persona intenzionata ad avviare un business nel settore dei compro oro iscriva la sua attività al portale OAM.
L’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro richiede che il futuro imprenditore presenti online un’apposita istanza. Contestualmente a quest’ultima è necessario aggiungere i documenti d’identità, ma anche i documenti che attestano il possesso e la validità della licenza di Pubblica Sicurezza (tutte le specifiche in merito vengono rilasciate dalla Questura).
L’aspirante proprietario di un compro oro è tenuto anche a presentare i documenti atti ad attestare il versamento del contributo di iscrizione. Una cosa molto importante da specificare quando si parla di questo registro riguarda la possibilità di vedere la propria istanza rigettata.
Entrando nel vivo di questo aspetto facciamo presente che, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’OAM comunica all’aspirante imprenditore l’esito e, in caso di risultato positivo, anche il codice identificativo fondamentale per gestire la propria iscrizione al registro.
Nel caso in cui, come sopra specificato, ci dovesse essere un rigetto dell’istanza, la legge non vieta all’imprenditore di presentarne una nuova in futuro. Per quanto riguarda la gestione dei dati a seguito dell’esito positivo, è bene sottolineare la necessità, da parte dell’imprenditore, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla propria attività.
Contributo di iscrizione al Registro le variazioni tra persona fisica e persona giuridica
Concludiamo con un doveroso cenno dedicato al sopra citato contributo di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro. Essenziale a tal proposito è specificare che i numeri variano a seconda che l’iscrizione venga richiesta da una persona fisica o da una persona giuridica. Ecco tutti i riferimenti in merito:
- Persona giuridica: in questo caso, bisogna mettersi nell’ottica di un contributo da 230 euro in caso di apertura di attività compro oro prevalente e di 210 nell’eventualità in cui, invece, si apre un’attività compro oro secondaria.
- Persona fisica: in questo caso, invece, il contributo è di 120 euro per chi apre un’attività compro oro prevalente e di 100 per chi, invece, avvia un’attività compro oro secondaria.
In entrambi i casi, si parla di un contributo variabile pari a 70 euro euro per ogni singola sede operativa.